Ricorso  della  Regione  siciliana,  in  persona  del  Presidente
pro-tempore  Sebastiano  Musumeci,  rappresentato   e   difeso,   sia
congiuntamente che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine  del
presente    atto,    dagli    avvocati    Vincenzo    Farina    (Pec:
v.farinavvpa@pec.it)  e  Marina  Valli   (Pec:   marina.valli@pec.it)
dell'ufficio legislativo e  legale  della  Presidenza  della  Regione
siciliana (fax 091-6254244), elettivamente domiciliato presso la sede
dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36,  ed
autorizzato dalla Giunta regionale a proporre  il  presente  ricorso,
contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   pro-tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, piazza  Colonna  n.
370 presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri,  e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici  e'
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  per  la
dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  commi
857, 859, 862 e 863 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021». 
 
                                Fatto 
 
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del   31
dicembre 2018, n. 302, S.O., e' stata pubblicata la legge 30 dicembre
2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021». 
    Le norme di cui ci si duole pretendendo di disporre nei confronti
della Regione Siciliana oltre a  lederne  le  prerogative  comportano
effetti negativi sul bilancio regionale. 
    Si fa riferimento alle disposizioni che assoggettano  la  regione
alle misure volte a garantire il rispetto dei  pagamenti  dei  debiti
commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni e che di seguito
si trascrivono. 
    Art. 1 - Comma 857. Nell'anno 2020, le misure  di  cui  ai  commi
862, 864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti  di  cui  al
comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidita' entro
il termine di cui  al  comma  853  e  che  non  hanno  effettuato  il
pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854. 
    Art. 1 - Comma 859 A partire dall'anno 2020,  le  amministrazioni
pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, applicano: 
      a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se  il
debito  commerciale  residuo,  di  cui  all'art.   33   del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla  fine  dell'esercizio
precedente non si sia ridotto almeno del  10  per  cento  rispetto  a
quello del secondo esercizio precedente; 
      b) le misure di cui  ai  commi  862  o  864  se  rispettano  la
condizione di cui alla lettera a), ma  presentano  un  indicatore  di
ritardo annuale dei pagamenti, calcolato  sulle  fatture  ricevute  e
scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento
delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4  del  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
    Art. 1 - Comma 862. Entro il 31  gennaio  dell'esercizio  in  cui
sono state rilevate le  condizioni  di  cui  al  comma  859  riferite
all'esercizio   precedente,   le   amministrazioni   diverse    dalle
amministrazioni dello Stato che adottano la contabilita' finanziaria,
con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione,  stanziano
nella  parte  corrente  del  proprio   bilancio   un   accantonamento
denominato Fondo di garanzia debiti commerciali,  sul  quale  non  e'
possibile  disporre  impegni  e  pagamenti,  che  a  fine   esercizio
confluisce nella quota libera del risultato di  amministrazione,  per
un importo pari: 
      a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio
in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di  mancata
riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure  per
ritardi  superiori  a  sessanta  giorni,  registrati   nell'esercizio
precedente; 
      b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio
in corso la spesa  per  acquisto  di  beni  e  servizi,  per  ritardi
compresi tra trentuno e sessanta  giorni,  registrati  nell'esercizio
precedente; 
      c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio
in corso la spesa  per  acquisto  di  beni  e  servizi,  per  ritardi
compresi  tra  undici  e  trenta  giorni,  registrati  nell'esercizio
precedente; 
      d)   all'1   per   cento   degli    stanziamenti    riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi,  per
ritardi compresi tra uno e dieci  giorni,  registrati  nell'esercizio
precedente. 
    Art. 1 - Comma 863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento  al
Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 e'  adeguato
alle variazioni di bilancio relative agli  stanziamenti  della  spesa
per acquisto di beni e servizi e non  riguarda  gli  stanziamenti  di
spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. 
    Ritenendo le suindicate disposizioni illegittime,  si  affida  il
ricorso ai seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Violazione degli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma,
della Costituzione nonche' del principio di  leale  collaborazione  e
degli artt. 20 e 36 dello Statuto della Regione Siciliana. 
    Le disposizioni impugnate attengono alla  parte  della  legge  di
Bilancio per il 2019 che, per un verso, amplia  le  possibilita'  per
gli enti locali, le regioni e  le  province  autonome  di  richiedere
anticipazioni di  liquidita'  finalizzate  al  pagamento  di  debiti,
maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni,
forniture, appalti e a  obbligazioni  per  prestazioni  professionali
disciplinando il limite di ammontare, le garanzie, i termini  per  la
richiesta e per il rimborso delle anticipazioni  per  poi  introdurre
una serie di obblighi e sanzioni rivolte agli enti pubblici,  ma  mai
alle amministrazioni dello Stato, al fine di  garantire  il  rispetto
dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. 
    In primo luogo si ritiene di dover evidenziare  che,  invero,  le
disposizioni che la legge, al comma 858 qualifica espressamente  come
principi fondamentali della finanza pubblica sono i commi  da  859  a
872. 
    Pertanto potrebbe anche ritenersi che i commi precedenti,  e  tra
essi l'857 che  dispone  il  raddoppio  dell'accantonamento,  non  si
applichino alla regione. Tuttavia si ritiene di denunciare anche tale
disposizione, ancorche' non espressamente richiamata  dal  successivo
comma 858, considerato  che  alla  richiesta  di  anticipazione  sono
espressamente facultate anche le regioni e le province autonome e che
l'indicato raddoppio ha ad  oggetto  un  accantonamento  da  ritenere
disposto anche per la regione. 
    Inoltre non puo' sottacersi  che  in  estrema  sintesi  tutto  il
sistema delineato dalla  legge  di  bilancio,  teso  a  garantire  il
rispetto dei tempi di pagamento al fine di pervenire  non  solo  alla
riduzione di almeno il 10 per cento del debito residuo ma anche  alla
diminuzione dei giorni  di  ritardo  nei  pagamenti,  sembra  muovere
dall'assunto che tali criticita' siano da imputare  esclusivamente  a
mancanza di liquidita'. 
    Viceversa, la Ragioneria generale della regione  precisa  che  il
ritardo registrato  nei  pagamenti  dei  debiti  commerciali  per  la
Regione  Siciliana  non  e'  sempre  riconducibile   a   carenza   di
liquidita'. Ora, deve rilevarsi che sia per l'obbligo di prevedere in
bilancio un «Fondo di garanzia debiti commerciali» e ancor  piu'  ove
per effetto dei rinvii contenuti nel comma 857 anche la sanzione  del
doppio accantonamento risulti  applicabile  alla  Regione  Siciliana,
alla stessa ne verrebbe un pregiudizio in termini finanziari  la  cui
consistenza appare sproporzionata rispetto alle eventuali  violazioni
rilevate. 
    Da qui il presente ricorso, con il quale si  impugnano  tutte  le
norme ritenute lesive  dei  parametri  evocati,  considerato  che  la
giurisprudenza    costituzionale    ritiene     ammissibile     anche
un'impugnativa promossa in via cautelativa ed ipotetica,  sulla  base
di un'interpretazione prospettata soltanto  come  possibile  poiche',
nel giudizio in via principale,  devono  essere  esaminate  anche  le
lesioni in ipotesi  derivanti  da  distorsioni  interpretative  delle
disposizioni impugnate (ex multis. sent. n. 212 del 2017). 
    Cio' detto, si riferisce quanto all'applicazione del  comma  862,
previsione  normativa  a  cui  l'amministrazione  regionale  dovrebbe
assoggettarsi nell'eventualita'  si  verifichino  le  condizioni  ivi
indicate, la stessa, come  riferisce  la  Ragioneria  generale  della
regione, dara' luogo alla costituzione del Fondo di  garanzia  debiti
commerciali  il  cui  stanziamento  stimato,  calcolato   in   misura
percentuale sul  totale  dell'attuale  stanziamento  per  l'esercizio
finanziario 2019  dei  capitoli  di  cui  al  macroaggregato  1.03  -
Acquisto di beni e servizi - pari  a  690.829.928,22,  al  netto  dei
capitoli a destinazione vincolata risulterebbe:  
      
 
=====================================================================
|   Totale stanziamento   |                     |  Stima fondo di   |
|  macroaggregato 1.03 -  |                     |  garanzia debiti  |
|   Acquisto di beni e    |                     |commerciali di cui |
|  servizi al netto dei   |                     |al comma 862, art. |
| capitoli a destinazione |     Percentuale     |    1, legge n.    |
|        vincolata        |      applicata      |     145/2018      |
+=========================+=====================+===================+
|690.829.928              |5,00%                |34.541.496         |
+-------------------------+---------------------+-------------------+
|690.829.928              |3,00%                |20.724.898         |
+-------------------------+---------------------+-------------------+
|690.829.928              |2,00%                |13.816.599         |
+-------------------------+---------------------+-------------------+
|690.829.928              |1,00%                |6.908.299          |
+-------------------------+---------------------+-------------------+
 
    Quanto invece alla doppia sanzione per mancata richiesta anticipo
di liquidita', nell'evidenziare che la formulazione del comma 857 non
fa chiarezza circa la necessita' che si verifichino  entrambe  o  una
sola delle condizioni ivi previste per il raddoppio del Fondo,  ossia
se  basti  chiedere  l'anticipazione  per  sfuggire  alla   sanzione,
incertezza che induce di per se' dubbi circa la ragionevolezza  della
norma, nell'ipotesi della sua applicazione ove lo stock del debito al
1° gennaio 2020 non subisca riduzioni rispetto  al  2019,  ovvero  si
registrino ritardi nei pagamenti, lo stanziamento del Fondo  dovrebbe
essere pari a: 
    Applicazione doppia sanzione per mancata  richiesta  anticipo  di
liquidita' 
      
 
=====================================================================
|   Totale stanziamento   |                     |  Stima fondo di   |
|  macroaggregato 1.03 -  |                     |  garanzia debiti  |
|   Acquisto di beni e    |                     |commerciali di cui |
|  servizi al netto dei   |                     |al comma 862, art. |
| capitoli a destinazione |     Percentuale     |    1, legge n.    |
|        vincolata        |      applicata      |     145/2018      |
+=========================+=====================+===================+
|690.829.928              |10,00%               |69.082.993         |
+-------------------------+---------------------+-------------------+
|690.829.928              |6,00%                |41.449.796         |
+-------------------------+---------------------+-------------------+
|690.829.928              |4,00%                |27.633.197         |
+-------------------------+---------------------+-------------------+
|690.829.928              |2,00%                |13.816.599         |
+-------------------------+---------------------+-------------------+
 
    Ora, l'accantonamento, pur non costituendo un prelievo  a  carico
del bilancio regionale, in quanto a fine esercizio confluirebbe nella
quota  libera  del  risultato  di   amministrazione,   determinerebbe
l'indisponibilita' di risorse finanziarie con effetti negativi  sugli
equilibri del bilancio regionale per  via  delle  criticita'  che  si
riscontrerebbero  in  sede  di  formulazione  del   bilancio   e   di
programmazione della spesa regionale. 
    Con   riguardo   alla   censurabilita'   delle    sanzioni    che
potrebbero colpire la regione si ritiene utile richiamare la sentenza
n. 272 del 2015, senza mancare di notare che diversamente  da  quelle
oggi  impugnate   la   disposizione   dichiarata   costituzionalmente
illegittima da tale pronuncia non  appariva  rivolta  alle  autonomie
speciali. 
    In  quell'occasione  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41, comma 2, del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti   per   la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno  2014,  n.
89, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo  comma,  e  117,  quarto
comma, della Costituzione, norma censurata dalla Regione  Veneto  la'
dove stabiliva che le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del
Servizio sanitario nazionale ma comprese le regioni, che  «registrano
tempi medi nei pagamenti superiori a novanta  giorni  nel  2014  e  a
sessanta giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposte  dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  nell'anno  successivo  a
quello  di  riferimento  non  possono  procedere  ad  assunzioni   di
personale a qualsiasi titolo». 
    Con detta pronuncia codesta ecc.ma Corte pur confermando che, per
la finalita' perseguita, appunto il tempestivo pagamento  dei  propri
debiti da parte delle p.a., e per la sanzione allora individuata,  la
norma ben potesse rientrare fra i  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica, ha tuttavia ritenuto che la soluzione  in  concreto
adottata  dal  legislatore  statale  si  pone  in  contrasto  con  il
principio di proporzionalita', il quale deve sempre caratterizzare il
rapporto fra violazione e sanzione. 
    Ora la Regione Siciliana e' ben  consapevole  dell'importanza  di
evitare i ritardi nei pagamenti, considerati dall'Unione europea come
causa di gravi pregiudizi per la gestione finanziaria  delle  singole
imprese, in quanto ne compromettono competitivita' e redditivita'. 
    Fermo quindi  l'obiettivo,  cio'  che  col  presente  ricorso  si
contesta sono,  invece,  le  modalita'  individuate  dal  legislatore
statale per raggiungerlo poiche'  si  ritiene  che  le  medesime  non
superino  il  test  di  proporzionalita'   arrecando   lesioni   alle
prerogative della Regione Siciliana. 
    E cosi in ordine  alla  violazione  degli  evocati  parametri  di
costituzionalita' da parte dei  commi  all'esame  di  codesta  ecc.ma
Corte, puo' osservarsi che anche oggi la mancata considerazione della
causa del ritardo, al quale consegue  automaticamente  l'applicazione
delle  sanzioni  prevista  dalla  legge,  rende   ipotetica   e,   in
definitiva, aleatoria l'idoneita' delle norme a  conseguire  la  loro
finalita', dal momento che, nei casi in  cui  il  ritardo  non  fosse
superabile con un'attivita'  rimessa  alle  scelte  di  azione  e  di
organizzazione proprie dell'ente pubblico,  in  quanto  derivante  da
difficolta' oggettive o  da  fattori  esterni,  ne'  la  facolta'  di
accedere all'anticipazione, che assunta quale unico  rimedio  finisce
per configurarsi in termini di sostanziale doverosita', ne' l'obbligo
di  far  luogo  all'accantonamento   potrebbero   sortire   l'effetto
auspicato. 
    Ne consegue che anche il sistema sanzionatorio  introdotto  dalle
disposizioni della legge di bilancio per il 2019 risulta in contrasto
con il principio di proporzionalita' ricavabile  dall'art.  3,  primo
comma, Cost., e tale violazione si risolve oltre che in  una  lesione
dell'autonomia   finanziaria   in   una   illegittima    compressione
dell'autonomia regionale in materia di organizzazione  amministrativa
rivelandosi confliggente anche con l'art. 97, secondo  comma,  Cost.,
recante il principio di buon andamento  dell'amministrazione,  atteso
che il previsto divieto di disporre impegni e pagamenti se come detto
non garantisce il rispetto del termine fissato per il  pagamento  dei
debiti  scaduti  si  traduce,  all'evidenza,  in  una  lesione  delle
competenze costituzionali della regione in materia amministrativa. 
    Inoltre, anche in ragione della ridondanza della  violazione  dei
principi teste'  indicati,  si  osserva  che,  per  gli  ipotizzabili
importi delle somme da accantonare,  l'obbligo  di  stanziamento  del
Fondo e il suo raddoppio  se  ritenuto  applicabile,  risulta  lesivo
delle indicate norme statutarie, artt. 20 e 36 St, sotto  il  profilo
non solo dell'incisione sull'autonomia organizzativa della Regione ma
altresi' per la limitazione che la compressione della  sua  autonomia
finanziaria  comporta  allo  svolgimento  delle  funzioni   pubbliche
regionali. 
    Infine,  pur  a  non  notare  come  il  dover  far   ricorso   ad
anticipazioni di liquidita' non utili allo scopo  pregiudichi  a  sua
volta immotivatamente l'autonomia finanziaria della regione, non puo'
non tenersi conto della circostanza che la soluzione al problema  del
ritardo nei pagamenti poteva legittimamente e piu'  utilmente  essere
individuata nell'ambito degli  accordi  in  materia  finanziaria  tra
Stato  e  Regione  Siciliana,  in  ossequio  al  principio  di  leale
collaborazione, che risulta quindi parimenti violato. 
    E cio' tanto piu' ove si consideri  che  nella  stessa  legge  n.
145/2018 sono state inserite disposizioni finanziarie riguardanti  la
Regione Siciliana che riproducono clausole dell'accordo  sottoscritto
nello scorso dicembre (cfr. art.1, commi 880-886).